Passeggeri di diritto
"La liberalizzazione del trasporto aereo offre nuove opportunità ai passeggeri, una più ampia scelta di collegamenti e tariffe più basse. Nel contempo è però cresciuto lo scontento per quel che riguarda i servizi e la qualità". Nasce da qui, secondo il commissario ai Trasporti della Commissione europea Loyola De Palacio, la necessità di rivede i diritti dei viaggiatori. Ecco allora la Carta dei Diritti dei Passeggeri, una summa della normativa in vigore in tutti i paesi europei che verrà affissa negli aeroporti dell'Unione. L'obiettivo è infatti la massima divulgazione: "L'UE si sta battendo per rafforzare questi diritti - dice De Palacio - . È però fondamentale che i viaggiatori conoscano quel che è stato già sancito". Già sanciti sono il diritto a un'informazione oggettiva e precisa su rotte e tariffe, i trattamenti e gli indennizzi in caso di mancato imbarco per overbooking, i risarcimenti per gli incidenti, i criteri che regolano i viaggi tutto compreso. Ma, secondo Loyola De Palacio, è ora urgente rafforzare "le garanzie contrattuali dei titolari di un biglietto".
In particolare per ciò che concerne:
1) "I ritardi, che a volte corrispondono alla sospensione di un volo e dunque sono inaccettabili e per i quali è necessario promuovere forme di risarcimento".
2) "La perdita del bagaglio, che va indennizzata".
3) "Le pratiche di code sharing, che vanno regolamentate: volare con una certa compagnia può non soddisfare le esigenze del passeggero, che deve essere informato prima su quale vettore opererà effettivamente il volo".
4) "Il problema dei biglietti che prevedono più voli in coincidenza: se il passeggero ne perde uno, non deve perdere tutto il biglietto, ma avere delle alternative".
5) "Il diritto a volare in sicurezza".
De Palacio sa che non mancheranno "discussioni"con le compagnie aeree soprattutto sul tema dei ritardi, per i quali però, assicura il commissario europeo: "Stiamo considerando nuovi diritti legati a condizioni specifiche, non un rimborso connesso a un ritardo generico". Quel che è certo è che la Carta dei Diritti di cui già godono i passeggeri impone condizioni non solo ai vettori europei, ma a tutte le compagnie che operano in Europa.
In caso di overbooking
Se un passeggero con un biglietto valido e prenotazione confermata, presentandosi in aeroporto (uno qualsiasi dell'UE) nei tempi stabiliti per l'accettazione, si vede negato l'imbarco per motivi di overbooking, la compagnia aerea deve:
- offrire la scelta tra le seguenti opzioni:
1) rimborso senza penali del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata;
2) il primo volo alternativo possibile fino a destinazione finale;
3) un volo alternativo a una data successiva a scelta del passeggero;
- pagare un risarcimento minimo in contanti pari a:
1) 150 euro per i voli fino a 3.500 chilometri (75 se il ritardo per il passeggero è inferiore a due ore);
2) 300 euro per i voli oltre 3.500 chilometri (150 se il ritardo per il passeggero è inferiore a quattro ore);
- offrire gratuitamente ai passeggeri:
1) una telefonata e/o un messaggio via telex o fax al luogo di destinazione
2) pasti e rinfreschi in funzione della durata dell'attesa;
3) la sistemazione in hotel nei casi in cui siano necessari uno o più pernottamenti;
4) il trasporto alla destinazione originaria se il passeggero opta per un volo che atterra in un altro aeroporto;
- rimborsare le differenza di prezzo se il passeggero è costretto e viaggiare in una classe inferiore a quella per la quale ha pagato il biglietto
I passeggeri non sono tenuti a richiedere alla compagnia aerea i risarcimento e l'assistenza di cui sopra. La compagnia aerea lii deve erogare automaticamente. In caso di viaggi "tutto compreso", la compagnia aerea deve rimborsare il tour operator, che poi gira le somme ricevute.
In caso di incidente
I passeggeri che viaggiano con una compagnia dell'Unione europea hanno diritto al risarcimento totale in caso di incidente, a prescindere dal luogo dove esso avviene, nonché agli acconti eventualmente necessari per far fronte alle necessità economiche immediate. In particolare:
- la responsabilità delle compagnie dell'Unione europea per il danno subito da un passeggero in caso di morte, ferimento o altre lesioni personali è illimitata: le possibili richieste di risarcimento non sono soggette a massimali;
- entro 15 giorni dall'individuazione del beneficiario, la compagnia aerea versa a titolo di acconto le somme necessarie per far fronte alle prime necessità economiche.
In caso di morte, le somme versate a titolo di acconto non possono essere inferiori a circa 20 mila euro per passeggero;
- per facilitare la rapida soluzione di contenziosi di entità limitata, fino a 130 mila euro, le compagnie possono essere esonerate (del tutto o in parte) dalla loro responsabilità, soltanto se il danno è stato causato (interamente o in parte) dalla negligenza del passeggero ferito o deceduto.
In caso di ritardo
In virtù degli accordi internazionali, una linea aerea è responsabile per il danno causato dal ritardo, eccetto se prova che ha fatto tutto ciò che ragionevolmente poteva per evitare il danno o che era impossibile agire in tal modo.
Viaggi aerei tutto compreso
I passeggeri che viaggiano nell'ambito di un viaggio o di una vacanza tutto compreso acquistata nell'Unione Europea devono ricevere dall'organizzatore informazioni precise sul loro viaggio. Essi godono anche di precisi diritti relativamente all'adempimento del contratto. Il prospetto pubblicitario deve, tra l'altro, indicare in maniera chiara e precisa la destinazione, l'itinerario e i mezzi di trasporto previsti. L'informazione contenuta nel prospetto è vincolante per l'organizzatore. Prima della partenza l'organizzatore deve fornire per scritto gli orari, le località di sosta intermedia e le coincidenze. Il cliente ha il diritto di trasferire la propria prenotazione a un'altra persona. Il prezzo stipulato nel contratto non può essere modificato a meno che le condizioni non ne prevedano espressamente la possibilità. L'organizzatore è responsabile di qualsiasi inadempimento contrattuale: quindi per gli eventuali problemi legati al volo nell'ambito di un viaggio o di una vacanza tutto compreso il cliente si rivolge direttamente all'organizzatore, che agirà per conto del passeggero nelle trattative con la compagnia aerea.
Altri diritti
Il trasporto aereo è subordinato a un contratto che conferisce ai passeggeri alcuni diritti. Si consiglia di chiederne una copia alla compagnia aerea o all'agenzia viaggi. In virtù degli accordi internazionali una linea aerea è responsabile per il danno causato dal ritardo, eccetto se prova che ha fatto tutto ciò che ragionevolmente poteva per evitare il danno o che era impossibile agire in modo differente. È inoltre responsabile della perdita o del danno al bagaglio. Si consiglia di chiedere informazioni alla compagnia aerea o all'agenzia viaggi.
Esercizio dei diritti dei passeggeri.
I diritti dei passeggeri qui illustrati sono sanciti nel diritto comunitario stesso o in leggi nazionali di attuazione delle direttive dell'UE. Di conseguenza le compagnie aeree, le agenzie viaggi, i tour operator e tutti gli altri prestatori di servizi di trasporto aereo sono tenuti a rispettarli.
La prima cosa che un passeggero deve fare è contattare la compagnia aerea o l'organizzatore della vacanza tutto compreso. Se un passeggero ritiene che la legge non sia stata rispettata, deve contattare l'ente nazionale responsabile del trasporto aereo o della protezione dei consumatori (se disponibile).
Qualora un passeggero abbia subito danni a causa dell'inosservanza del diritto comunitario, può adire le vie legali presso i tribunali nazionali. Anche le associazioni di consumatori e passeggeri possono offrire consulenza o assistenza. Infine il passeggero può informare le Direzione generale trasporti ed energia della Commissione europea (Rue de la Loi/Wetstraat 200, 1049 Bruxelles, fax: +32.(0)2.299.10.15, e-mail trenaprights@cec.eu.int) dell' esito del proprio reclamo.
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