Le responsabilità dell'albergatore e i risarcimenti al cliente
La responsabilità dell'albergatore per il deposito in albergo è a doppio binario. Il codice distingue la responsabilità per le cose portate in hotel e quella per le cose portate in albergo e consegnate all'albergatore. La differenza tra le due ipotesi attiene in particolare ai limitimassimi di risarcimento dovuto.
Per la prima ipotesi il codice civile, all'articolo 1783, stabilisce che gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo. In questo caso c'è però in tetto massimo fisso, poiché la responsabilità è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto, sottratto e comunque fino all'equivalente di 100 volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata. Il limite di 100 volte il costo dell'alloggio non vale nel caso di colpa dell'albergatore, dei membri della sua famiglia o dei suoi colaboratori. Quanto al calcolo della somma limite l'orientamento della giurisprudenza è quello di prendere come parametrodi riferimento il corrispettivo del godimento della camera occupata del cliente temporaneamente e dei soli servizi accessori assolutamente indispensabili per fruire della camera stessa in condizioni di normalità (non quindi il servizio ristorante, per esempio). Tuttavia, se l'albergatore pattuisce con il cliente sin dall'origine un prezzo giornaliero nel quale siano comprese indistintamente sia la prestazione della camera sia quella di ulteriori servizi (per esempio i pasti) che, pur potendo essere semplicemente offferti, siano invece assunti negozialmente come imprecindibili condizioni dell'alloggio (venendo perciò ad assumere carattere di obbligatorietà nei confronti del cliente secondo uno schema concettualmente diverso), allora il parametro legale deve corrispondere al prezzo globale (Cass. Civ.,sez.III, 8 marzo 1991 n. 2475).
Per la seconda ipotesi (cose consegnate all'albergatore) l'articolo 1784 del codice stabilisce che la responsabilità dell'albergatore è limitata. La responsabilità illimitata scatta sia quando le cose sono state consegnate in custodia all'albergatore sia quando questi abbia rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare in custodia. Rientrano nelle cose che l'albergatore ha l'obbligo di accettare in custodia carte-valori, denaro contanti e oggetti di valore; il rifiuto può essere legittimamente opposto solo se si tratta di oggetti pericolosi o che appaiano di valore eccessivo o di natura ingombrante rispetto all'importanza e alla gestione dell'albergo. In ogni caso l'albergatore può pretendere che la cosa gli sia consegnata in un involucro chiuso o sigillato. Rappresentano cause di esonero da qualunque reesponsabilità: il fatto del cliente o dei suoi accompagnatori o dei suoi ospiti; la forza maggiore; la natura della cosa soggetta a deterioramento fisiologico.
Rappresenta forza maggiore, per esempio, la sottrazione di valori dallla cassetta di sicurezza avvenuta mediante una rapina. In giurisprudenza è stato giudicato non ricorrere unaa ipotesi di esonero della responsabilità dell'albergatore nel caso del cliente che abbia subito il furto di un oggetto prezioso lasciato in camera riposto in un luogo nascosto: ciò non costituisce colpa del cliente. Il cliente è, poi, tenuto a denunciare senza ritardo il danno subito. Il regime di responsabilità sopra descrritto non è derogabile dalle parti, in quanto eventuali patti contrari sono dichiarati nulli per legge.
Il regime di responsabilità tipico dell'albergatore per le cose portate o consegnate dal cliente si applica anche ai gestori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carozze letto e simili.
In materia di ristorante la giurisprundenza ha precisato che la responsabilità, per le cose non consegnate in custodia, deve ritenersi limitata a quelle di cui è opportuno liberarsi per il miglior godimento della prestazione (per esempio cappotto, cappello, ombrello), restando sotto la sua diretta vigilanza le altre cose che porta addosso e che non costituiscono intralcio alla consumazione del pasto e della cui sottrazione, perdita o deterioramento, ove il cliente se ne sia liberato, il ristorante non deve quindi rispondere (Cass. civ., sez.III, 9 novembre 1987 n. 8268): cosicché non vi è responsabilità del ristorante per la perdita di un accendino d'oro lasciato su un tavolo del locale e di cui il cliente ha denunciato la scomparsa. Tra i luoghi simili nei quali si estende il regime di responsabilità degli alberghi vanno anche considerati i campeggi turistici organizzati, almeno fino a quando non sia scaduto il termine per l'utilizzazione dello spazio di parcheggio roulotte (Cass. civ., sez.III, 8 febbraio 1990 n. 882). Sono esclusi, invece, dal descritto regime di responsabilità, per espressa disposizione di legge, i veicoli e le cose lasciate negli stessi e gli animali vivi.